Agenzia o scommesse online
In Italia la scommessa in sé funziona allo stesso modo in agenzia e online; cambiano l'identificazione del giocatore, il modo in cui passano i soldi e gli strumenti di controllo a disposizione.

In entrambi i casi è legale solo il gioco offerto da concessionari autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), e in entrambi i casi il gioco è vietato ai minori di 18 anni.
In Agenzia: giocata allo sportello e ricevuta
Nel punto vendita la scommessa si prenota allo sportello o al terminale: si sceglie l'evento, si paga la puntata e si riceve la ricevuta di gioco, che è il documento da conservare e presentare per riscuotere un'eventuale vincita. Non serve aprire un conto. I minori di 18 anni non possono entrare nei punti vendita che hanno come attività principale le scommesse, e il titolare deve chiedere un documento d'identità quando la maggiore età non è evidente.
L'identificazione completa scatta con gli importi più alti: la normativa antiriciclaggio obbliga chi distribuisce gioco sulla rete fisica a identificare e verificare l'identità del cliente che richiede o effettua, presso lo stesso operatore, operazioni di gioco pari o superiori a 2.000 euro. In quel caso il cassiere chiede un documento valido e registra i dati.
Online: conto di gioco, documenti e codice fiscale
Online non si gioca senza un conto di gioco intestato, e l'identificazione avviene all'apertura, qualunque sia l'importo che si intende giocare. Con il metodo tradizionale il concessionario raccoglie i dati anagrafici e la copia fronte e retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale; in alternativa il conto si può aprire con SPID o Carta d'identità elettronica, e in questo caso la copia dei documenti non è richiesta.
La puntata viene scalata dal saldo del conto, e le vincite vi vengono accreditate automaticamente al momento della refertazione. Per spostare il denaro sul proprio conto bancario o sulla carta serve una richiesta di prelievo; tempi e metodi disponibili sono indicati nei regolamenti di ciascun concessionario, che è bene leggere prima di iniziare.
Il conto online offre anche strumenti che in agenzia non esistono. Il titolare può impostare limiti di versamento, consultare in ogni momento lo storico delle giocate e chiedere l'autoesclusione. Quella gestita da ADM tramite il Registro unico delle autoesclusioni si richiede con SPID sul portale dell'Agenzia oppure tramite un concessionario presso cui si ha un conto attivo, e può valere per tutti gli operatori, per uno solo o per una singola categoria di gioco, come le scommesse sportive a quota fissa. L'autoesclusione a tempo arriva fino a 270 giorni e non si revoca prima della scadenza; quella a tempo indeterminato si può revocare solo dopo almeno nove mesi.
Come riconoscere un operatore autorizzato
Un sito di scommesse legale in Italia opera con una concessione ADM: di norma espone il logo ADM e il numero di concessione, ma il riscontro affidabile è l'elenco degli operatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia. ADM pubblica anche l'elenco dei siti di gioco non autorizzati di cui ha ordinato l'oscuramento: chi gioca su un sito senza concessione rinuncia alle tutele previste dalla normativa italiana, compresi i controlli sull'identità, gli strumenti di autolimitazione e la certezza del pagamento delle vincite. Le regole su documenti, limiti e autoesclusione possono essere aggiornate: le informazioni ufficiali sono quelle pubblicate da ADM.
In pratica, l'agenzia è più immediata e non richiede un conto, mentre l'online richiede un'identificazione completa ma offre più strumenti per tenere sotto controllo spesa e tempo di gioco. Il gioco è riservato ai maggiorenni e può causare dipendenza: il Telefono Verde Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 55 88 22, è anonimo e gratuito e risponde dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.
Fonti
Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sono un invito al gioco. Scommettere è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza: se il gioco diventa un problema, chiedi aiuto ai servizi pubblici (SerD) o al Telefono Verde dell'Istituto Superiore di Sanità.


